Conto Energia
Il nuovo decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007, riguardante gli incentivi per l’utilizzo delle energie rinnovabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 45 del 23 Febbraio 2007.
Il nuovo progetto del Governo apre la porta del solare a Privati, Imprese, Enti Pubblici, Condomini residenziali, che potranno installare impianti con procedure semplici, agevoli e consente una produzione di energia elettrica de-fiscalizzata che verrà pagata per un valore triplo rispetto alla tariffa media di fornitura, rendendo - per la prima volta - l’investimento in energia solare un attività remunerativa, a rischio sostanzialmente nullo e con rendimenti superiori a quelli dei Titoli di Stato: il tasso di rendimento tipico di un investimento su un impianto fotovoltaico è dell’8-10% annuo. L’oggetto di tale decreto è quello di stabilire i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 7 del Dlgs 29 Dicembre 2003, n.387. Con il Conto Energia si stabilisce che:
• Possono beneficiare delle tariffe incentivanti: le persone fisiche, giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini.
• Gli impianti che possono essere incentivati sono:
- con potenza nominale Pn > 1kW;
- entrati in esercizio a partire dalla data successiva all’entrata in vigore del provvedimento 90/07 emanato dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), avvenuta il 13/04/2 007; lo scopo della delibera AEEG 90/07 è quello di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti;
- entrati in esercizio entro 14 mesi (24 per gli enti pubblici) dalla data nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200MW, data pubblicata sul portale del GSE;
- collegati alla Rete elettrica o a piccole reti isolate attraverso un punto di connessione unico;
- realizzati secondo le normative tecniche applicabili e con moduli certificati CEI EN 61215 (moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (moduli a film sottile).
• Le tariffe incentivanti vengono erogate dall’ente attuatore (GSE: Gestore dei Servizi Elettrici) per ogni kWh prodotto dall’impianto e per 20 anni.
• Le tariffe incentivanti vengono erogate dal GSE bimestralmente (1kW < Pn < 20kW) o mensilmente (Pn > 20kW).
• Le tariffe incentivanti, riportate nel DM 19 Febbraio 2007, sono distinte sulla base della potenza dell’impianto e della tipologia di impianto (non integrato, parzialmente integrato, totalmente integrato).

La tariffa incentivante viene decurtata del 2% per ogni anno di entrata in esercizio successiva al 2008 (entro il 2010), fermo restando che la tariffa riconosciuta dal GSE al soggetto responsabile rimane costante per 20 anni. Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010 verranno ridefinite le tariffe con un nuovo decreto.
Le tariffe incentivanti sono incrementate del 5% per quegli impianti che ricadono in una delle seguenti categorie:
• Il soggetto responsabile dell’impianto di Pn > 3kW non integrato produce energia e l’autoconsuma per almeno un 70% della produzione totale; in questo caso si è autoproduttori;
• Il soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
• L’impianto è integrato in un qualsiasi edificio a sostituzione di una copertura in eternit o contenente amianto;
• Il soggetto responsabile dell’impianto è un ente locale con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti;
Le tariffe possono essere ulteriormente incrementate, fino ad un massimo del 30%, nel caso di impianti che usufruiscono del servizio di scambio sul posto e che siano ubicati su edifici con attestato di certificazione energetica nei quali il soggetto responsabile effettui degli interventi volti alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio. Ogni successivo intervento sull’edificio rivolto alla riduzione del fabbisogno energetico per almeno un 10%, rinnova il diritto al premio, mantenendo la soglia massima del 30%.
Questo premio risultante dalla certificazione energetica dell’edificio spetta anche agli edifici di nuova costruzione per i quali si è in possesso di certificazione energetica con un indice di prestazione energetica inferiore al 50% di quello previsto dal Dlgs 192/2005, allegato C, comma 1, tabella 1.
In aggiunta alle tariffe incentivanti si ha come ulteriore beneficio la possibilità di scegliere tra:
• Il servizio di scambio sul posto ovvero il servizio erogato dal distributore locale competente in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono e solo per impianti con Pn < 20kW. Servizio regolamentato dalla delibera AEEG 28/06;
• La cessione totale dell’energia prodotta alla Rete mediante la stipula di una convenzione di ritiro dell’energia, ad un prezzo amministrativo, ai sensi della delibera AEEG 34/05 (vendita indiretta) oppure vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero (vendita diretta);
• Autoconsumo parziale o totale dell’energia prodotta e vendita del surplus energetico alla Rete.
Le tariffe incentivanti sono:
• cumulabili ad altri incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata purché questi non eccedano il 20% del costo totale dell’investimento. La cumulabilità degli incentivi è totale solo per i soggetti responsabili che siano scuole, pubbliche e paritarie o una struttura sanitaria pubblica;
• non cumulabili con certificati verdi e altri titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative del DLgs 79/99 e 164/00.
Non sono soggetti a V.I.A. (valutazione di Impatto Ambientale) a meno che non siano collocati in aree naturali protette:
- gli impianti realizzati con integrazione architettonica
- gli impianti di potenza nominale Pn < 20kW
Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole senza necessità di modificare la destinazione d’uso dei siti di installazione degli stessi impianti.
Il GSE ha il compito di controllare quanto dichiarato dai soggetti responsabili degli impianti.
L’ENEA, coordinandosi con il GSE, ha il compito di effettuare un monitoraggio tecnologico degli impianti installati che hanno avuto accesso alle tariffe incentivanti. |